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lunedì 20 ottobre 2014

Il Municipio di Gambarogno


Ordinanza sul servizio invernale


‐ disposizioni da adottare in caso di nevicate e gelo ‐
Risoluzione municipale no. 1039/2010, del 13 dicembre 2010
Il Municipio di Gambarogno, richiamato l’articolo 49 del Regolamento Comunale, gli articoli
107, 145 e 147 e segg. LOC; emana la seguente
Ordinanza intesa a disciplinare il corretto
comportamento da adottare in caso di nevicate e gelo.
ACCESSI, STRADE E POSTEGGI PRIVATI
Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal
passaggio della calla neve davanti agli accessi delle proprietà private dev’essere eseguito a
cura dei proprietari.
Il Comune non esegue nessun servizio di sgombero su strade di accesso e posteggi privati.
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI PRIVATI IN CASO DI NEVICATE
Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose è vietato:
- parcheggiare autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici;
- depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero
delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse;
- provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante
tutta la stagione invernale ed in particolare quando è latente il pericolo di gelo.
RESPONSABILITA DEL COMUNE PER DANNI A VEICOLI PRIVATI
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio
di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
OPERE DI PREVENZIONE A SALVAGUARDIA DELLE PROPRIETÀ PRIVATE
- I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze
pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o
lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
- Le cinte e i cancelli devono essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della
neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; caso contrario, ogni responsabilità del
Comune  per eventuali danni viene declinata.
RESPONSABILITÀ DEI PRIVATI IN CASO DI DANNI CAUSATI DALLA NEVE CADUTA DAI TETTI
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta
di neve e di ghiaccio, dai tetti e dalle pensiline dei loro stabili.

3 commenti:

  1. ma se in caso di neve non si può parcheggiare le macchine nei parcheggi pubblici dove si devono mettere?

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  2. Manca solo che se nevica siamo noi i responsabili......

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  3. Nei posteggi a pagamento ora che sono stati privatizzati quelli su suolo pubblico

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