
Dopo gli ultimi eventi nel paese,abbiamo preso questo titolo a prestito da FACEBOOK, Ma noi preferiamo il regolamento comunale ,sempre che lo si faccia rispettare .Per questo lo rammentiamo alle nostre autorità ai nostri cittadini,che vi abitano e villeggianti che lo frequentano.
ORDINE PUBBLICO
Art. 111 Norma generale
II mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza del comune, incombe al Municipio.
Il Municipio può, per efficientemente svolgere i compiti di polizia, domandare una reciproca collaborazione con altri corpi di polizia comunale.
Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.
Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.
Art. 112 Rumori molesti
Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.
Art. 113 Quiete notturna
Dopo le ore 23.00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.
Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto.
Art. 114 Lavori festivi e notturni
Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.
Art. 115 Esercizi pubblici
Gli esercizi pubblici non devono turbare la pubblica quiete.
Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge cantonale.
Il Municipio, per quanto riguarda le autorizzazioni di sua competenza in
materia, può prelevare tasse di cancelleria.
Art. 116 Ballo
La tenuta di ballo ed altre manifestazioni ricreative è regolata dalla legge cantonale e dai regolamenti di applicazione relativi. Autorizzazione per eventuali prolunghi d'orario, implicanti la proroga anche dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, non possono essere concesse che per circostanze particolari.
Art. 80 L'usciere comunale
a) veglia all'osservanza delle norme di polizia previste dalle leggi can
tonali e dal presente regolamento, denunciando le contravvenzioni
al Municipio;
b) si tiene a disposizione del presidente in occasione dei comizi eletto
rali o della tenuta delle assemblee;
e) provvede alle intimazioni, citazioni ed all'affissione degli avvisi all'albo comunale in conformità degli ordini del Municipio, del Sindaco, della cancelleria comunale e degli altri uffici comunali;
d) veglia a che non sia recato danno alla proprietà comunale;
e) provvede alla pulizia ed al riscaldamento dei locali municipali.
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