Dal monte al piano siepi e obbrobri a go go
Partiamo nel ricordare la legge cantonale sulla protezione delle rive dei laghi Art. 15Sono vietate le piantagioni che tolgono la vista tra la strada e il lago.Non c'é giorno che sul litorale Gambarognese non spunti una nuova siepe o un nuovo impianto che pregiudica la vista a lago .Dieci km di sponda a lago dieci km di invenzioni di ogni sorta, illegali, per togliere la vista al pubblico. Ormai visto l'impunità e lo scarso interesse delle autorità
nel far rispettare le leggi ognuno si sente padrone di fare cio che vuole ,c'é pure chi riesce ad imbullonare una ringhiera sopra a quella comunale. o chi riesce a fare l'impianto piu alto possibile piantando siepi gia alte si da risparmiarne la crescita.Le ringhiere cantonali e comunali non servono piu allo scopo di corrimano come dovrebbero essere ,ma servono a sostegno delle piu svariate qualità di piante arrampicanti si da rendere il passaggio pubblico in certi punti quasi impossibile.Pensiamo che il comune debba dare delle direttive per dei ripari si,ma che siano omogenei e con un decoro ambientalistico omogeneo e situato sul terreno privato con la relativa altezza di 120 cm e non lasciare che ognuno gestisca a suo piacimento la situazione. Le leggi sono fatte per rispettarle e non lasciare che chi arriva in Ticino siOpera di cinta
Art. 16Cinte e siepi verso lago, verso strada o tra fondi contigui non possono superare l’altezza di m 1,20 dal suolo e devono avere una distanza di m 4 dal ciglio delle strade cantonali, comunali e consortili e di m 5 dal livello medio del lago.
Il proprietario potrà, a titolo precario e previa autorizzazione del dipartimento, erigere cinte o siepi di altezza non superiore a m 1,20 dal livello stradale entro la striscia di 4 metri dal ciglio delle strade cantonali e anche a confine del ciglio stesso.
Le autorizzazioni di cui sopra sono revocabili senza compenso in caso di realizzazione di opere pubbliche.
Restrizioni per ragioni estetiche
Art. 17Restano in ogni caso riservate le disposizioni inerenti la protezione delle bellezze naturali del paesaggio giusta il decreto legislativo del 16 gennaio 1940.
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Opera di cinta
Art. 16Cinte e siepi verso lago, verso strada o tra fondi contigui non possono superare l’altezza di m 1,20 dal suolo e devono avere una distanza di m 4 dal ciglio delle strade cantonali, comunali e consortili e di m 5 dal livello medio del lago.
Il proprietario potrà, a titolo precario e previa autorizzazione del dipartimento, erigere cinte o siepi di altezza non superiore a m 1,20 dal livello stradale entro la striscia di 4 metri dal ciglio delle strade cantonali e anche a confine del ciglio stesso.
Le autorizzazioni di cui sopra sono revocabili senza compenso in caso di realizzazione di opere pubbliche.
Restrizioni per ragioni estetiche
Art. 17Restano in ogni caso riservate le disposizioni inerenti la protezione delle bellezze naturali del paesaggio giusta il decreto legislativo del 16 gennaio 1940.






Visto che le leggi ci sono e anche ben chiare,spetta alle autorita' , comune e cantone, far si che vengano rispettate.
RispondiEliminaLuc