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Distribuzione e invio del materiale di voto
Art. 26 1Il Municipio invia al domicilio di ogni cittadino il materiale di voto relativo alla singola votazione o elezione, al più tardi dieci giorni prima della data della votazione o elezione, rispettivamente tre settimane prima nel caso di votazione o elezione federale.
Per l’elezione del Sindaco il termine è ridotto a cinque giorni.
2Nell’elezione del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, della Costituente, dei Consigli comunali, dei Municipi, del Sindaco, dei Giudici di pace e dei Giudici di pace supplenti, fatta eccezione per i casi in cui è autorizzato il voto per corrispondenza, non ha luogo l’invio delle schede al domicilio degli elettori. Le schede vengono ritirate dagli elettori all’ufficio elettorale al momento delle operazioni di voto.
Da voci di corridio il materiale di voto ci arriverà a casa domani o dopo, ad essere fiscali il termine delle tre settimane non è rispettato, vero?
Infatti la stragrande maggioranza dei cittadini degli altri comuni l’hanno ricevuto settimana scorsa.
Il gambero verde
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