Gli uomini politici sono uguali dappertutto. Promettono di costruire un ponte anche dove non c’è un fiume. (Nikita Chrušcëv)

giovedì 28 aprile 2011

Elicotteri basta. Almeno a mezzogiorno



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I VOLI CON ELICOTTERI (peccato sia Brissago)

Solo da copiare e mettere in atto

Trasporto di materiale / orari
Per il trasporto di materiale con atterraggi esterni, si dovranno
rispettare i seguenti orari:
Lunedì - Venerdì 10.00-12.00/14.00-16.00
Durante il periodo turistico che va dal mese di giugno (01.06)
al mese di settembre (30.09) i voli saranno autorizzati
unicamente nella fascia oraria 14.00 - 16.00. Fa eccezione la
zona ai monti.

Per i voli previsti nella giornata di Sabato (possibili unicamente
nella fascia oraria 10.00 - 12.00), la Polizia si riserva di
decidere caso per caso, tenendo conto della stretta necessità
dell'utente e delle misure di polizia applicabili alla fattispecie.
Per motivi di sicurezza della circolazione e di lotta contro il
rumore i pacchetti di rotazioni (durata del volo) non dovranno,
di regola, superare i 30 (trenta) minuti. Tale durata massima
non è cumulabile nella medesima fascia del mattino,
rispettivamente del pomeriggio.
Il trasporto di materiale è escluso nei seguenti giorni festivi:
Capo d'Anno, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, lO
maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS.
Pietro e Paolo, lO agosto, Assunzione, Tutti i Santi, Immacolata,
Natale, S. Stefano, rispettivamente nei seguenti periodi: sette
Municipio di Brissago 4
giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, durante le ferie
dell'edilizia (fine luglio / metà agosto).
Per la "zona ai monti" il Municipio si riserva l'applicazione di
norme meno restrittive.
TITOLO V
Art. 9 1)4)
Art. lO

COMUNE DI BRISSAGO
ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE I VOLI CON ELICOTTERI
(OVE)
Il Municipio di Brissago, richiamati gli art. 107 e 192 LOC, 44 RA LOC, gli art. 5, 8, 14,
15 del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati
con elicotteri (DVBAE), l'art. 149 del Regolamento comunale (Re), nonché i disposti
dell'Ordinanza sulla repressione dei rumori molesti;
ORDINA
TITOLO I
Art.!
TITOLO n
Art. 2
SCOPO
Scopo
La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come
pure quelle ad esso delegate dal Decreto concernente i voli a
bassa quota con elicotteri.
DISPOSIZIONI FEDERALI E CANTONALI
Definizioni
Nell'ambito della presente normativa, fanno stato le seguenti
definizioni:
- volo a bassa quota: volo effettuato a meno di 300 m sopra
zone densamente popolate o 150 m sopra le altre zone;
- atterraggio esterno: manovra d'atterraggio e di partenza o di
volo stazionario in prossimità del suolo al di fuori di un
aerodromo;
- atterraggio esterno in montagna: atterraggi in regioni site ad
un' altitudine superiore ai 1100 metri s/m;
zona densamente popolata: agglomerato di almeno lO case
d'abitazione contigue, nonché il terreno circostante per un
raggio di 100 m.
Municipio di Brissago
Art. 3 4
)
TITOLO III
Art. 4
Art. 5
TITOLO IV
Art. 6
2
M.odi di volare
Tenuto conto del punto 3 del Decreto, nonché delle normative
dell'Ordinanza sulla repressione dei rumori molesti, le ditte che
effettuano voli con elicotteri dovranno evitare rumori inutili, scegliendo
itinerari e quote di volo in modo da non arrecare eccessivo
disturbo sui centri abitati, su ospedali (Istituto Miralago,
Clinica Hildebrand, Istituto La Motta, Fondazione per anziani
Casa San Giorgio), scuole (Centro scolastico comunale) e simili.
Fanno eccezione gli interventi della REGA, rispettivamente i voli
di pubblica utilità (lotta contro gli incendi, ecc.)
AUTORIZZAZIONI
Regioni densamente popolate / manifestazioni pubbliche
All'autorità comunale compete il rilascio dell' autorizzazione, nei
seguenti casi:
a) voli a bassa quota, oltre i 5 minuti, per riprese di vedute
aeree ed i voli di calibrazione sopra la medesima zona
densamente popolata;
b) manifestazioni pubbliche sotto i 1100 m (feste campestri, di
associazioni, ecc.) se sono utilizzati non più di due elicotteri.
Per il rilascio dell'autorizzazione è percepita una tassa di
cancelleria di CHF 50.--.
Autorizzazione / contenuti
Nell'autorizzazione comunale verranno indicate le imposizioni
concernenti gli orari, le rotte di volo, ecc.
DIRITTO DI VETO / USO AREE D'ATTERRAGGIO
ESTERNE
Atterraggi esterni in zone densamente popolate
Gli atterraggi esterni in zone densamente popolate sono ammessi
nella misura in cui l'autorità comunale non solleva obiezioni per
motivi di sicurezza della circolazione o di lotta contro il rumore.
Municipio di Brissago
Art. 7 4
)
Art. 8 3)
3
Voli di lavoro
Nel caso di una frequente o prolungata utilizzazione di un'area
d'atterraggio esterna nell'ambito di voli di lavoro in zona
densamente popolata (voli su cantieri, trasporto di materiale edile
o di legname, trasporti di merci in genere, ecc.), il nulla osta sarà
concesso alle seguenti condizioni:
a) da 50 rotazioni ed oltre, sarà oggetto di una specifica
condizione di licenza e, di norma, i voli potranno essere
effettuati unicamente nel periodo da ottobre ad aprile
b) da 15 rotazioni ed oltre, prima dell' inizio dei lavori, dovrà
essere presentato, per esame ed approvazione da parte del
Municipio, un programma con l'indicazione del periodo in
cui si intendono effettuare i voli.
Trasporto di materiale / orari
Per il trasporto di materiale con atterraggi esterni, si dovranno
rispettare i seguenti orari:
Lunedì - Venerdì 10.00-12.00/14.00-16.00
Durante il periodo turistico che va dal mese di giugno (01.06)
al mese di settembre (30.09) i voli saranno autorizzati
unicamente nella fascia oraria 14.00 - 16.00. Fa eccezione la
zona ai monti.
Per i voli previsti nella giornata di Sabato (possibili unicamente
nella fascia oraria 10.00 - 12.00), la Polizia si riserva di
decidere caso per caso, tenendo conto della stretta necessità
dell'utente e delle misure di polizia applicabili alla fattispecie.
Per motivi di sicurezza della circolazione e di lotta contro il
rumore i pacchetti di rotazioni (durata del volo) non dovranno,
di regola, superare i 30 (trenta) minuti. Tale durata massima
non è cumulabile nella medesima fascia del mattino,
rispettivamente del pomeriggio.
Il trasporto di materiale è escluso nei seguenti giorni festivi:
Capo d'Anno, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, lO
maggio, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS.
Pietro e Paolo, lO agosto, Assunzione, Tutti i Santi, Immacolata,
Natale, S. Stefano, rispettivamente nei seguenti periodi: sette
Municipio di Brissago 4
giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, durante le ferie
dell'edilizia (fine luglio / metà agosto).
Per la "zona ai monti" il Municipio si riserva l'applicazione di
norme meno restrittive.
TITOLO V
Art. 9 1)4)
Art. lO 1)4)
AUTORIZZAZIONI/NOTIFICHE; MODALITÀ
Richiesta d'autorizzazione / modalità
Le richieste di autorizzazione, giusta l'art. 4 aVE dovranno
pervenire alla Polizia comunale (Fax 091 793 01 20) almeno 7
(sette) giorni prima del volo, rispettivamente della
manifestazione prevista. Per i voli inferiori alle 15 rotazioni,
rispettivamente per l'esecuzione dei voli approvati dal Municipio
(condizioni di licenza / programmi di volo) la responsabilità
decisionale è delegata alla polizia. Quest'ultima è, infatti,
incaricata del controllo e del coordinamento degli elicotteri
durante le specifiche fasce orarie (numero degli elicotteri in volo,
avvicinamento dal lago, lunghezza cavi, ecc.).
Richiesta d'autorizzazione / contenuti
La richiesta d'autorizzazione, formulata per iscritto dalla ditta di
trasporto con elicottero, deve contenere le seguenti indicazioni:
l. Committente
2. Scopo del volo
3. Durata del volo
4. Numero delle rotazioni
5. Indicazione dei numeri di mappale o dell'indirizzo civico del
punto di carico, rispettivamente del punto di scarico
6. Numero e tipo di elicotteri usati
7. Data prevista e data di riserva
Salvo casi eccezionali, le domande in contrasto con il termine
menzionato all'art. 9 o incomplete, non saranno prese in
considerazione. Eventuali cambiamenti di programma dovranno
essere tempestivamente annunciati alla Polizia comunale.
L'UTC, rispettivamente la Polizia comunale mettono a
disposizione dell'utenza gli specifici moduli (reperibili pure su
internet).
Municipio di Brissago
Art. 11 2) 4)
5
Obbligo di notifica; modalità / contenuti
a) modalità
Onde salvaguardare il diritto d'informazione, rispettivamente di
preavviso spettante al Municipio (art. 8, 4 e 17 a del DVBAE), la
notifica dei voli menzionati agli art. 6 e 7 della presente
ordinanza, come pure quella degli atterraggi esterni in
montagna, dovrà pervenire alla Polizia comunale (Fax 091 793
01 20) almeno 7 (sette) giorni prima dei voli previsti.
La Polizia comunale, in collaborazione con l'Ufficio tecnico
comunale, esaminerà la notifica, sollevando eventuali obiezioni
dal punto di vista della sicurezza e della lotta contro il rumore
(inquinamento fonico). L'apprezzamento verrà fatto tenendo
conto delle reali necessità di usare l'elicottero quale mezzo di
trasporto, questo per evitare soluzioni di facilità, non giustificate
da problemi tecnici di particolare rilievo. In vicinanza di vie
carrozzabili e qualora il cantiere fosse facilmente accessibile
con altri mezzi non verrà concesso il nulla osta, rispettivamente
sarà fatta formale opposizione. Nel caso in cui sono sollevate
eccezioni, la Polizia comunale prenderà sollecitamente contatto
con il Municipio, che eserciterà, motivandolo il suo diritto di
veto. Il mancato o l'intempestivo inoltro della notifica, eccettuati
i casi d'eccezione debitamente motivati o i voli di recupero
dovuti al fattore meteorologico, verrà da noi considerato quale
obiezione formale, implicante l'effetto sospensivo per il volo
stesso.
Per l'esame ed il relativo nulla osta concernente ogni singola
notifica, verrà prelevata una tassa di cancelleria (tassa
d'esame) di CHP 20.- (venti). Il nulla osta sarà direttamente
fatturato alla ditta di elicotteri tramite la Contabilità comunale.
b) contenuti
La notifica dovrà contenere, per analogia, le indicazioni indicate
ali' art. lO dell' ordinanza, specificando il cantiere ed il tipo di
materiale trasportato.
Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere
tempestivamente annunciati alla Polizia comunale.
Per la "zona ai monti" il Municipio si riserva l'applicazione di
norme meno restrittive.
Municipio di Brissago
TITOLO VI
Art. 12
Art. 13
Art. 14 2) 4)
6
AREE D'ATTERRAGGIO ESTERNE
Divieti
Vista la vicinanza del Centro scolastico comunale e considerata
la destinazione principale dei due sedimi, viene vietato l'uso del
Campo rosso, rispettivamente del Campo verde per le operazioni
di carico e scarico o di rifornimento.
Gli interventi di salvataggio (REGA) e quelli legati alla lotta
contro gli incendi non sottostanno a tale divieto.
Danni nei confronti di terzi
Il committente, rispettivamente la ditta che effettua i voli, sono
ritenuti responsabili per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi. Il
committente, rispettivamente la ditta non potranno fare rivalsa
sul comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, non potranno
esercitare i loro diritti o saranno altrimenti danneggiati.
La ditta che effettua i voli, d'intesa con la Polizia comunale,
dovrà quindi prendere tutte le misure necessarie per proteggere
l'ambiente e le persone al suolo (avvertire i confinanti, sbarrare
le vie d'accesso, segnalare il pericolo, pulizia e riordino delle
aree comunali utilizzate, ecc.).
Atterraggi esterni / uso aree comunali
L'uso di aree comunali per atterraggi esterni è soggetto ad
autorizzazione (vedi art. Il).
Per l'occupazione dell'area comunale, segnatamente per il
deposito di materiale, macchinari o altro, rispettivamente per la
sosta di autoveicoli da cui viene prelevato il carico tramite
elicottero è prelevata la seguente tassa:
- zona densamente abitata : CHF 50.--
- zona ai monti CHF 20.-- (sino a 2 rotazioni)
CHF 40.-- (oltre 2 rotazioni)
Per i voli effettuati al sabato verrà prelevata una tassa maggiorata
del 50%.
La tassa sarà direttamente fatturata alla ditta di elicotteri tramite
la Contabilità comunale.
Municipio di Brissago
14a) 3) 4)
7
Punto di carico e scarico
Di nonna il punto di carico ed il punto di scarico dovranno
essere il più vicino possibile tra loro, tenendo conto degli
accessi stradali ubicati nelle immediate vicinanze.
Quale punto di carico e scarico per voli commerciali con
elicottero potrà essere utilizzato il piazzale del centro di raccolta
separata dei rifiuti in località "Ai Poss" (di seguito Centro).
L'uso della menzionata infrastruttura è accordato solo nella
misura in cui il cantiere interessato non sia nelle immediate
vicinanze delle strade carrozzabili o raggiungibile con altri
mezzI.
Per la "zona ai monti" il Municipio si riserva l'applicazione di
nonne meno restrittive.
Onde impedire disguidi ed eventuali danni, l'uso della piazza di
carico e scarico è sottoposta alle seguenti normative:
a) Il materiale dovrà essere fornito sul posto preconfezionato per
il trasporto.
b) A voli terminati, dopo la pulizia dei luoghi, il responsabile
del Centro dovrà essere debitamente avvisato (Te!. 079 1285
9489).
c) Per la manutenzione e la sorveglianza, rispettivamente per
l'occupazione dell'area pubblica, saranno richiesti i seguenti
importi:
1. occupazione per ogni Y:z giornata
e frazioni inferiori CHF 50.--
2. occupazione per ogni giornata CHF 80.--
d) Il Comune non si assume alcuna responsabilità per eventuali
danni a terzi, dovuti ai voli con elicotteri o al materiale
depositato.
Nella misura in cui si farà uso del piazzale menzionato, si dovrà
preventivamente contattare, tramite la polizia comunale, il
responsabile del Centro.
Municipio di Brissago
TITOLO VII
Art. 15
Art. 16
TITOLO VIII
Art. 17
Art. 18
Art. 18a) 4)
Art. 19
8
SANZIONI
Multa
Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con una multa
sino a CHF 20'000.-- (art. 26 del DVBAE), fermo restando che
tale competenza è unicamente federale.
Revoca / Diritto di veto
Il Municipio revoca le autorizzazioni di sua competenza ed
esercita automaticamente il diritto di veto quando le indicazioni
fomite risultino non veritiere, oppure quando le condizioni
indispensabili e necessarie non siano più date.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Vigilanza / Rimedi di diritto
Il Municipio esercita la vigilanza sulle prescrizioni federali,
cantonali e comunali tramite la Polizia comunale. Eventuali
infrazioni saranno trasmesse all'Ufficio federale dell'aviazione
civile, tramite l'ufficio dell'aeroporto cantonale.
Restano tuttavia impregiudicate le procedure relative alla
violazione dell'Ordinanza per la repressione dei rumori molesti.
Reclami / ricorsi
Contro le decisioni della Polizia comunale è dato reclamo al
Municipio, entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ncorso
all'Ufficio dell'aviazione civile, entro 30 (trenta) giorni
dall'intimazione.
Eventuali deroghe alle normative previste dalla presente
Ordinanza dovranno essere decise dal Municipio, su preavviso
della Polizia comunale.
Entrata in vigore
Trascorsi i termini di pubblicazione, rispettivamente di ricorso la
presente ordinanza entra in vigore il 31 agosto 2007.
Municipio di Brissago 9
Le precedenti risoluzione municipali no. 540 del 15.03.93, no.
417 del 14.02.94 e no. 730 del 14.03.94 vengono quindi
revocate, giusta l'art. 103 LOC.
La presente ordinanza viene inoltre intimata alle ditte interessate,
che hanno una regolare attività di volo nel Cantone Ticino.
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Il Segretario:
Allegati: - Moduli specifici in uso
I) Modificato giusta la riso mun. no. 574 del 02.05.2001, entrato in vigore il3 maggio 2001
2) Modificato giusta la riso mun. no. 1198 del 17.09.2002, entrato in vigore il 8 ottobre 2002
3) Modificato giusta la riso mun. no. 0568 del 23.05.2006, entrato in vigore i112 giugno 2006
4) Modificato giusta la riso mun. no. 0852 dellO.07.2007, entrato in vigore il 31 agosto 2007
C.p.: - Ufficio federale Aviazione Civile, 3003 Berna
- Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio Polizia, 6501 Bellinzona
- Direzione aeroporto cantonale di Locarno, 6600 Locarno
- Municipio di Ronco, 6622 Ronco siAscona

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