Ufficio domande di costruzione 3003 Berna
6501 Bellinzona
Dipartimento del territorio. Procedura ordinaria di approvazione dei piani
di diritto ferroviario. Progetto di radio ferroviaria GSM-R sulla tratta
Bellinzona – Luino; modifica progetto nei Comuni di Gambarogno
e Cadenazzo. Esposizione pubblica dei piani
Richiedente
FFS SA, Infrastruttura, Zentralstrasse 1, 6002 Lucerna
Linea
Bellinzona - Luino
Comuni
Gambarogno - Cadenazzo
Oggetto
Radiocomunicazione ferroviaria GSM-R; modifica di progetto.
Procedura
La procedura è retta dagli articoli 18 e segg. della legge federale sulle ferrovie
(Lferr; RS 742.101) e dall’ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di
impianti ferroviari (OPAPIF; RS 742.142.1); sussidiariamente si basa sulla legge
federale sull’espropriazione (LEspr; RS 711). L’Ufficio federale dei trasporti (UFT)
è competente per gestire la procedura.
Consultazione
L’UFT consulta i Cantoni e gli organi federali direttamente interessati.
Pubblicazione dei piani
Il dossier può essere consultato dal 20 marzo 2012 al 4 maggio 2012 (tenuto
conto delle ferie giudiziarie) nei Comuni di Gambarogno e Cadenazzo.
Opposizione
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura ammi-
nistrativa (PA; RS 172.021) o della LEspr, può, durante il termine di pubblicazio-
ne dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione.
1 Foglio ufficiale 23/2012 Martedì 20 marzo
2221
Le opposizioni devono essere scritte e motivate e rimesse in duplice copia all’Uf-
ficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Autorizzazioni I, 3003 Berna.
Chi non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura (art. 18f cpv. 1 Lferr).
Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere
presentate subito, al più tardi entro il termine di deposito dei piani, presso l’UFT
(art. 18c cpv. 2 Lferr).
Espropriazione
Entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al
diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di pre-
stazioni in natura.
– opposizioni all’espropriazione (art. 35 lett. a LEspr);
– domande intese a modificare il piano (art. 30 cpv. 1 lett. b LEspr);
– domande secondo gli art. 7-10 LEspr (art. 35 lett b LEspr);
– pretese d’indennità per l’estinzione, la costituzione o il deprezzamento di un diritto
o per qualsiasi altro danno derivante dall’espropriazione, anche quando il
diritto d’espropriare sia contestato. Si deve indicare in ciascun caso se l’indennità
è pretesa in denaro e per quale importo (art. 36 lett. a LEspr);
– richieste d’ampliamento dell’espropriazione (art. 36 lett. b e art. 12 LEspr);
– richieste di prestazioni in natura (art. 36 lett. c e art. 18 LEspr).
Se l’espropriazione lede dei contratti di pigione o d’affitto non annotati nel regi-
stro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittua-
ri immediatamente dopo aver ricevuto l’avviso (art. 32 LEspr).
Dal giorno in cui è stato reso pubblicamente noto il deposito dei piani e, nella pro-
cedura abbreviata, da quello in cui l’avviso è stato notificato all’espropriato, non è
più lecito compiere senza il consenso dell’espropriante degli atti di disposizione,
di diritto o di fatto, che rendano l’espropriazione più gravosa (bando di espropria-
zione; art. 42 LEspr).
Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono esse-
re inoltrate all’UFT (art. 18f cpv. 2 Lferr).
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