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Patriziato di Gerra Gambarogno : ASSEMBLEA PATRIZIALE 2024

Patriziato di Gerra Gambarogno Piazza On. Giuseppe Galli 1 6576 Gerra Gambarogno CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PATRIZIALE 2024 Care concittadine e cari concittadini patrizi, l’Assemblea patriziale, in conformità alla Legge patriziale (LOP) art. 71 e 72 e al Regolamento patriziale, è convocata a Gerra Gambarogno venerdì 26 aprile 2024, alle ore 17.30 nella sala assemblee dell’ex palazzo comunale

giovedì 21 luglio 2016

Capanna abusiva alle Bolle di Magadino

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del proprietario che voleva impedirne la demolizione

Un abitante di Magadino è andato fino al Tribunale di Losanna per opporsi alla demolizione di una casetta da giardino da lui costruita sul suo sedime, ubicato all'interno del perimetro della zona di protezione delle Bolle, attribuito alla zona agricola secondo il piano regolatore attualmente in vigore. Ma i giudici di Mon Repos gli hanno dato torto.

La vicenda risale al 2012, quando il Municipio di Gambarogno, durante un sopralluogo, ha accertato la realizzazione della casetta da giardino per il deposito di attrezzi e una piscina, senza che il proprietario disponesse della necessaria autorizzazione. Su invito dell'Esecutivo il proprietario ha inoltrato, senza mezionare la piscina, una domanda a posteriori di riattazione della struttura. A suo dire la casetta esisteva già prima del 1979, e fu ricostruita più a monte nel 2001 a causa di un'alluvione e ricostruita nuovamente nel 2011 in un luogo più asciutto.
Ma il Municipio nel 2014 gli ha negato il permesso richiesto, prendendo atto dell'avviso negativo dei servizi generali del Dipartimento del territorio. Il rifiuto è stato poi confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha respinto il ricorso dell'uomo.
Non contento della decisione il proprietario si è rivolto ai giudici di Mon Repos per chiedere di annullare la sentenza e la decisione municipale. Secondo l'uomo i giudici cantonali non hanno considerato la destinazione del fondo vigente nel 1979, insistendo sul fatto che all'epoca era stata autorizzata la trasformazione della stalla ubicata sul fondo in esame quale casa di vacanza, con relativa sottrazione di 500 metri quadrati all'agricoltura. L'uomo ha quindi dedotto che i 500 metri quadrati attorno alla casa sarebbero stati attribuiti alla zona edificabile.
La Corte federale ha ritenuto valide le motivazioni del tribunale cantonale, che ha ricordato come per entrambe le due nuove costruzioni (2001 e 2011) l'ubicazione era stata leggermente spostata. Oggetto del litigio non è pertanto l'opera originaria, ma la sua ultima costruzione del 2011, la quale presupponeva che fosse eretta o modificata legalmente. Inoltre l'obbligo di manutezione dei terreni e dei canali effettuati dal proprietario, che imporrebbe di poter depositare i necessari attrezzi da qualche parte, sono un motivo sufficiente, per quanto degne di considerazione, di rendere conforme alla zona agricola la costruzione in esame.
Il Tribunale federale ha dunque respinto il ricorso, ponendo a carico del ricorrente le spese giudiziarie di 2000 franchi.tinews

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