Sentenza sul progetto di aggregazione della valle di Muggio
Oggi il Tribunale federale ha pubblicato le motivazioni della sua sentenza del 26 maggio 2009, con
cui respingeva il ricorso interposto dal comune di Muggio contro la decisione del Gran Consiglio
che decretava l’aggregazione coatta con gli altri comuni della valle.
In ottica aggregazione dei comuni del Gambarogno, la sentenza è certamente importante, in quanto
si possono trarre, ragionando per analogia, importanti indizi circa il contenuto della futura e
fondamentale sentenza che stabilirà se la regione del Gambarogno potrà dar seguito al progetto
aggregativo.
Cercheremo di riassumere le parti salienti della sentenza, accennando alle riflessioni che si possono
proporre in ottica gambarognese.
I giudici di Losanna hanno innanzitutto confermato la loro precedente giurisprudenza, ribadendo
che le aggregazioni coatte decise in passato nel nostro cantone erano già state oggetto di attento
esame, ragion per cui viene così ripetuta la conformità alla Costituzione, sia federale che cantonale,
della Legge sull’aggregazione e la separazione dei comuni (LASC). Sono pertanto state respinte le
censure di violazione dell’autonomia comunale fatte valere dal comune di Muggio, in quanto,
secondo il TF, trattasi di “garanzia che concerne l’istituto comunale, non il singolo comune”.
Il comune di Muggio sosteneva, inoltre, che l’aggregazione coatta deve costituire una procedura
eccezionale, da utilizzarsi unicamente quale ultima ratio (il cosiddetto “requisito di eccezionalità”),
al fine di perseguire gli obiettivi fissati dalla LASC. I giudici losannesi, richiamando le
considerazioni espresse dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio, hanno tuttavia ricordato che il
requisito di eccezionalità non è previsto dalla legge e che, contrariamente a quanto fatto dal
Comune ricorrente, occorre ponderare nella giusta maniera anche l’interesse generale perseguito
dalla LASC (art. 8), interesse generale che trova un importante appoggio nella volontà aggregativa
degli altri comuni interessati e nel fatto che i comuni aggregati coattivamente rappresentano
“un’unica entità sia a livello di popolazione sia di territorio”.
Il comune di Muggio ha in seguito tentato di utilizzare l’unico vero chiavistello giuridico a
disposizione dei comuni che non condividono il percorso aggregativo, ovvero l’art. 9 della LASC.
Questa norma dispone che l’aggregazione coatta è possibile, in particolare, nei casi in cui un
comune non è più in grado di raggiungere il pareggio della gestione corrente (dissesto finanziario),
nei casi in cui la partecipazione di un Comune alla creazione di un nuovo Comune è necessaria per
ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e
di apporto di risorse umane e finanziarie (criterio dell’opportunità), oppure ancora nei casi in cui
perduri, per un Comune, l’impossibilità di costituire i suoi organi o di assicurare una normale
amministrazione. Muggio sosteneva che i presupposti citati non erano adempiuti. Anche questo
tentativo si è tuttavia scontrato contro le precise e sostanziali motivazioni che hanno spinto il Gran
Consiglio a scegliere per l’aggregazione coatta, in particolare la volontà di non compromettere la
realizzazione di tutto il progetto aggregativo, così come l’obiettivo di risanare la disastrosa
situazione finanziaria del comune ricorrente, ragion per cui la forma coattiva di aggregazione
appare proporzionale e non arbitraria.
Per quanto attiene alla nostra regione, vale la pena ricordare come il comune di San Nazzaro, stando
ai conti presentati, non presenti una situazione di dissesto finanziario, ragion per cui appare
necessaria molta cautela prima di formulare quell’equazione, apparentemente logica e naturale, che
vorrebbe una decisione gambarognese dello stesso tenore di quella in esame.
9 giugno 2009
© Sascha Schlub 2009
9 giugno 2009
© Sascha Schlub 2009
Ulteriore elemento preso in considerazione dal Tribunale federale è l’esito dello scrutinio in
occasione della votazione consultiva.
Nel caso di Muggio, le schede di voto contrarie
all’aggregazione erano solamente 17 in più rispetto a quelle favorevoli, mentre nella sua globalità il
voto consultivo dei comuni partecipanti presentava un 68% di favorevoli all’aggregazione (nel caso
Gambarogno i favorevoli furono raggiungevano il 66% dei votanti). A detta del Tribunale federale
questa percentuale permette di dimostrare “il chiaro consenso regionale al progetto”. Da questo
profilo, i favorevoli dell’aggregazione del Gambarogno possono sicuramente attendere con fiducia
la decisione dei giudici Féraud, Aemisegger, Reeb, Fonjallaz ed Eusebio.
L’Alta corte federale osserva poi che la partecipazione di Muggio al nuovo comune è necessaria per
ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e
di apporto di risorse umane e finanziarie, ragion per cui non si ravvisa arbitrarietà nell’agire del
Parlamento ticinese. Il fatto che la decisione del Gran Consiglio sia stata presa, nel caso dei comuni
del Gambarogno, proprio per le medesime ragioni, porta a credere che la speranza del Municipio di
San Nazzaro stia tutta nella sua situazione finanziaria (non deficitaria), poiché per tutto quanto
riguarda gli altri elementi presi in considerazione dal TF, lo status di San Nazzaro non sembra
presentare diversità rilevanti rispetto a Muggio.
In conclusione, viste le motivazioni della sentenza sul ricorso del comune di Muggio, non si può
non dire che i pronostici danno chiaramente favorita l’ipotesi aggregazione coatta anche nel
Gambarogno, senza dimenticare che i pronostici, per definizione, ma soprattutto quando si
incontrano leggi e politica, possono essere ribaltati.
Avv. Sascha Schlub
Consigliere comunale a Vira Gambarogno
Nessun commento:
Posta un commento